Ordinanza n.304 del 1984

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 304

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 2 agosto e 25 ottobre 1982 dal pretore di Milano, il 18 aprile 1983 dal pretore di Bologna (2 ord.), il 31 luglio 1982 dal pretore di Milano (15 ord.), il 29 novembre 1983 dal pretore di Milano (2 ord.), iscritte al n. 772 del registro ordinanze 1982, ai nn. 75, 473, 518, da 923 a 937 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 184, 267 e 315 del 1983 e nn. 53 e 190 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale afferenti tutte al dettato dell'art. 14, quinto comma, lett. b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"; e, specificamente:

laddove dispone che le norme relative alla fissazione di nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad abitazione non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18.000.000;

a) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma de qua escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita nella specie dalla valutazione del pretore circa il differimento dell'esecuzione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra;

b) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alla radicale diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; tale ipotizzata disuguaglianza di trattamento lederebbe anche l'art. 36 della Costituzione in quanto la retribuzione corrispondente al minimo imponibile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti di sufficienza;

c) in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il numero dei componenti della famiglia sicché apparirebbe lesa anche l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia stessa.

Tutte queste questioni vengono sollevate nelle ordinanze nn. 772 del 1982, 75, da 923 a 937 del 1983, 358 e 359 del 1984 del pretore di Milano.

La questione viene altresì sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con riguardo alla stessa disposizione, laddove prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore stesso considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe possibile più spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di risparmio; di talché risulterebbe privato della tutela giurisdizionale, nel senso suindicato, e sottoposto ad un trattamento ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di reddito più bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla perdita del bene costituito dall'abitazione;

laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti della famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al primo di dedurre le spese di produzione del reddito in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che vi sarebbe disparità di trattamento, in relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della stessa famiglia (questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n. 473 del 1983);

laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto la possibilità di ottenere una dilazione dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione (questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n. 518 del 1983).

Considerato che le questioni sono, quanto a diciotto ordinanze, sollevate in termini identici e, quanto alle altre tre ordinanze, sempre attinenti alla medesima norma di legge, sicché i relativi giudizi possono essere congiuntamente esaminati e decisi;

che, pur risultando avere in tredici giudizi il pretore di Milano rinviato l'esecuzione dello sfratto successivamente alla emanazione delle ordinanze di rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale della norma applicata, non spetta tuttavia alla Corte giudicare della correttezza di tale successivo provvedimento;

che con d.l. 1 dicembre 1984, n. 795 ("Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa") é stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione non ancora eseguiti e la successiva eseguibilità fino al 31 gennaio 1985 dei provvedimenti stessi secondo la data nella quale sono diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, prf. 3 del citato d.l. n. 795) "per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 1), 2), 4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25";

che pertanto appare necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Bologna che hanno sollevato le questioni con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO – Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.